MOLFETTA. ORDINANZA ANTI BOTTI – VENDITA ED UTILIZZO

ordinanza221217
Shares

Molfetta. E’ stata diffusa l’ordinanza Sindacale n. 71527 ed urgente in materia di divieto di vendita ed utilizzo di articoli pirotecnici nel territorio comunale in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2017.

Si è consolidata nel tempo l’usanza, nel corso delle festività di fine anno, di fare esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria.

Tale condotta generalizzata, turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi, compromettendo le normali condizioni di sicurezza.

Tale usanza minaccia altresì l’incolumità psicofisica degli animali e che il Comune è responsabile della vigilanza sulla osservanza di leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio.

Possono determinarsi danni a carico del patrimonio pubblico a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici a effetto illuminante.

La cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti siano fortemente legati alla vendita e all’utilizzo illegale di prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che nono possiedono i richiesti requisiti personali o professionali.

L’assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazioni di numerosissimi articoli pirotecnici, in special modo nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare la copertura per l’attuazione di condotte criminali.

Occorre dunque, adottare specifico provvedimento urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e conseguentemente vietare dalla data di promulgazione della presente e fino al 3 gennaio 2018 ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico con particolare riguardo a quelli con effetto scoppiante (c.d. cosiddetti botti e petardi) ed ai razzi, inutilizzabili da privati non professionisti.

Si ordina quindi a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il giorno 3 gennaio 2018:

II divieto di vendita in forma ambulante e in sede fissa di ogni tipo di fuoco di artificio non ascrivibile alle categorie Fl e F2, vi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie.

Il divieto, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e lino a tutto il 3 gennaio 2018 di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché gli articoli pirotecnici teatrali ed altri confezionati per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

E’ fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria Fl e a privati che non siano maggiorenni i fuochi di categoria F2, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati a professionisti del settore;

ORDINA ALTRESI’

Dalle ore 20:00 del 24.12.2017 alle ore 7:00 del 25.12.2017

Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita nei luoghi privati senza la licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.p.S.;

Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari e simili. di consentire a chiunque l’uso per l’effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

RACCOMANDA

Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tanto meno di provare a riaccenderli.

Agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 26712000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00(pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00).

L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

NOMINA

Responsabile del procedimento il Magg. Dott. M. Giuseppe Gadaleta del Corpo di Polizia Locale.

Shares

ULTIME NOTIZIE

SEGNALAZIONI

NEWSLETTER

CRONACA

×