MOLFETTA. NUOVA ORDINANZA SINDACALE: MISURE DI CONTENIMENTO DA EMERGENZA COVID-19

molfetta061120 Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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MOLFETTA. In seguito all’attuazione del Dpcm del 3 novembre 2020, è stata pubblicata l’ordinanza sindacale sulle misure di contenimento da emergenza sanitaria da Covid-19. Tali misure saranno in vigore da oggi 6 novembre fino al 3 dicembre 2020. Segue il testo.

ORDINA

A tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, in conformità al DPCM del 3 novembre 2020.

 

1) Ribadire quanto già disposto con proprio atto n. 74342 del 29.10.2020 e n. 75848 del

4.11.2020, anche in materia di distributori automatici h 24 con l’apertura dalle ore 6.00

sino alle ore 18.00 allo stato al fine di prevenire assembramenti e rischio di diffusione di contagi.

2) Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

3) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dalla Regione Puglia salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori della regione Puglia è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

4) E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune, muniti di autodichiarazione circa il motivo dello spostamento. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;

5) Sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

6) Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti di vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

7) E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

8) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

9) L’accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto- legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;

10) Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predispostiin conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;

11) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici; ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o le persone non completamente autosufficienti;

12) Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;

13) Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;

14) Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietale le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

15) Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

16) Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le gite parrocchiali, le uscite didattiche comunque denominate, e qualunque tipo di viaggi che non siano per motivi di lavoro, salute e di frequenza scolastica ed universitaria da svolgersi comunque nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

17) L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

18) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida idonei prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;

19) Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque incoerenza con i criteri di cui all’allegato 10;

20) Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni nel rispetto dei protocolli e delle linee guida;

21) Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonchè centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione di dette strutture, l’attività motoria in genere svolta all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità delle linee guida emanate dell’Ufficio dello sport;

22) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

23) E’ fatto obbligo a Banche Uffici Postali e Servizi Pubblici e Privati che mettono a disposizione tastiere per bancomat o altri servizi automatici di sanificare costantemente le tastiere.

AVVISA

L’ inosservanza delle sopra indicate disposizioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è sanzionata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 35/2020. Le presenti disposizioni rimangono efficaci fino al 3 dicembre 2020. Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni restrittive in relazione all’andamento dell’epidemia.

AVVERTE

Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall’art.21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell’ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco:

 Pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Molfetta;

 Che il responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale di

Molfetta e Responsabile della protezione Civile Comunale;

 Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla

pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla

data di pubblicazione;

 Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro

30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Molfetta;

 Che la presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti in materia di

contenimento del contagio del virus COVID-19 sul territorio comunale;

DISPONE

La pubblicazione sull’albo pretorio.

L’invio via a mezzo pec:

 Alla Capitaneria di Porto di Molfetta.

 Al Comando Compagnia e al Comando Stazione Carabinieri.

 Al Comando Guardia di Finanza

 Al Comando Polizia Locale

 Al Distretto Socio Sanitario 1 ASL Molfetta.

 A tutte le Associazioni di Volontariato del C.O.C.

Molfetta, 6 novembre 2020

Il Sindaco

Tommaso Minervini

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