MOLFETTA. NUOVA ORDINANZA SINDACALE: DIVIETO DI STAZIONAMENTO IN CENTRO CITTÀ

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MOLFETTA. Fino al 3 dicembre prossimo, salvo modifiche dettate dall’emergenza sanitaria in corso, dalle ore 18.00 alle ore 22,00, è vietato lo stazionamento delle persone in Piazza Garibaldi; Corso Umberto; Lungomare M. Colonna; Area retrostante il Duomo (località Sant’Andrea); Piazza Municipio; Piazza Vittorio Emanuele; Banchina Seminario e San Domenico.
Nelle stesse aree sarà possibile l’attraversamento, l’accesso e il deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti e per le abitazioni private. Lo ha disposto il sindaco, Tommaso Minervini. Di seguito riportiamo il testo.

ORDINA

Per quanto in prernessa a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 3.12.2020 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi della normativa ernergenziale sopra richiamata il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 18.00 alle ore 22,O0, fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti e le abitazioni private, nelle seguenti zone della Città: 

  1. Piazza Garibaldi
  2. Corso Umberto
  3. Lungomare M. Colonna
  4. Area retrostante il Duomo (loc. Sant’Andrea)
  5. Piazza Municipio
  6. Piazza Vittorio Emanuele
  7. Banchinba Seminario e San Domenico

Si ricorda altresi il divieto ribadito dal DPCM 3i I l/2020 di ogni tipo di assernbramento su qualunque area della Città ed in particolare fuori dagli esercizi pubblici.

Si ricorda I’obbligo di indossare la mascherina .

PRECISA

che restano ferme le prescrizioni di cui all’art I comma 3 del DPCM 311112020: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giomo successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità owero per motivi di salute. E’in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giomata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubbtici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

AVVERTE

che ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge l4 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, o,v.vero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma I. del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.3512020, da euro 400.00 ad euro 1.000,00.

INFORMA

 Che contro il presente prolwedimento può essere presentato, altemativamente, ricorso: al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giomi dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del d. lgs. n. 104/2010; al Presidente della Repubblica, entro centoventi giomi dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 119911971.

E’ inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Bari entro 30 giomi dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Molfetta

DISPONE

Che copia della presente sia trasmessa:

  • A S.E. Prefetto di Bari, anche per gli adempimenti di cui al I’art. 13, DPCM 3 novembre 2020;
  • Alla Capitaneria di Porto, al Comando Compagnia e alla Stazione dei Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza di Molfetta, al Comando della Polizia Locale, alla Protezione Civile regionale e comunale, alla ASL Bari Dipartimento di Prevenzione.

che si proceda, altresì, alla pubblicazione della presente sull’albo pretorio onJine del Comune dì Molfetta per f intera validità del prorwedimento.

 La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione, ai L. 24111990 e ss.mm. i i.. dell’art. 21 bis

Molfetta, 13 novembre 2020

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