MOLFETTA. NEL FINE SETTIMANA IL SINDACO CHIUDE IL LUNGOMARE M. COLONNA

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MOLFETTA. Di seguito riportiamo l’integrazione all’ordinanza n. 78498, emessa dal sindaco Minervini il 13 novembre 2020. L’ordinanza concerne il divieto di stazionamento su tutto il Lungomare di Levante Marcantonio Colonna, dalle ore 10 della mattina e per tutta la giornata di sabato e domenica. L’ ulteriore restrizione è stata disposta in seguito agli assembramenti e comportamenti irresponsabili che si sono verificati la scorsa domenica. L’ordinanza avrà valenza fino al 3 dicembre 2020.

ORDINA

Per quanto in premessa

a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 3.12.2020 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi della normativa emergenziale  sopra richiamata il divieto di stazionamento delle persone fatta salva la possibilità di attraversamento, accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti e le abitazioni private,  del Lungomare di Levante Marcantonio Colonna nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 10.00 e per tutta la giornata .

Si ricorda altresì il divieto ribadito dal DPCM 3/11/2020 di ogni tipo di assembramento su qualunque area della Città ed in particolare fuori dagli esercizi pubblici.

Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina.

PRECISA

che restano ferme le prescrizioni   di cui all’art I comma 3 del DPCM  3/11/2020: dalle ore   22.00   alle   ore 5.00 del giorno   successivo   sono consentiti esclusivamente   gli   spostamenti   motivati   da   comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di   non   spostarsi, con   mezzi   di   trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

AVVERTE

che ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma I. del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica, nei modi   e nei termini previsti dall’art. 29 e seguenti del d. lgs. n.   104/2010;

al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

È inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Bari entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Molfetta

DISPONE

 Che copia della presente sia trasmessa:

  • A S.E. Prefetto di Bari, anche per gli adempimenti di cui al l’art. 13, DPCM 3 novembre 2020;
  • Alla Capitaneria di Porto, al Comando Compagnia e alla Stazione dei Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza di Molfetta, al Comando della Polizia Locale, alla Protezione Civile regionale e comunale, alla ASL Bari Dipartimento di Prevenzione.

che si proceda, altresì, alla pubblicazione della presente sull’albo pretorio on-line del Comune di Molfetta per l’intera validità del provvedimento.

La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e ss.mm. i i.

Molfetta, 20 novembre 2020

                                                                                              Il Sindaco

                                                                                     Tommaso Minervini

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