AUTOVELOX, SANZIONE NULLA SE IL RILEVATORE NON È BEN VISIBILE: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

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Molfetta. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un cittadino veneto multato per eccesso di velocità. I Giudici: «La postazione di controllo della velocità deve essere ben segnalata»

molfettaautovelox17022022Le postazioni per il rilevamento della velocità alla guida, sia fisse che mobili, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. A stabilirlo, l’ordinanza n. 4002 dell’8 febbraio scorso emessa dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione, specificando che “il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono elementi distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.

L’ordinanza giunge a margine dell’accoglimento da parte della Corte di Cassazione di un ricorso presentato da un cittadino veneto, sanzionato per eccesso di velocità dopo essere stato immortalato dal dispositivo di rilevamento posizionato strategicamente a bordo di un’auto civetta della Polizia Locale, completamente irriconoscibile poiché priva dei colori istituzionali. La vicenda dà origine a un importante precedente: la sanzione disposta dopo l’accertamento dell’infrazione eseguito da un veicolo “in borghese” delle forze dell’ordine o da un dispositivo automatico nascosto, qualora non adeguatamente segnalato, può essere impugnata e annullata.

La notizia, riportata nelle scorse ore da Ansa, apre la strada alla presentazione di un gran numero di ricorsi da parte di automobilisti multati per eccesso di velocità con apparecchi montati su ‘auto civetta’, con rilevatori collocati in posizioni nascoste, oppure da dispositivi non adeguatamente segnalati. Nelle motivazioni della sentenza, i Giudici hanno chiarito che “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all’impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando si ha utilizzato un veicolo di serie della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.

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